La costruzione di impianti idrici e sanitari è regolamentata da una specifica normativa in vigore dal 2008. Si tratta del DM 37/08, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 22 gennaio del 2008, applicabile a tutti gli impianti idrici posti all’interno di edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso di questi ultimi. In particolare, nel Decreto si specifica che, qualunque impianto realizzato in rispetto di tale normativa, è da considerarsi eseguito secondo la regola dell’arte.
Cosa è la “regola dell’arte”
Per “regola dell’arte” si intende l’insieme di scelte tecniche e progettuali atte a garantire che il prodotto soddisfi uno standard soddisfacente in fatto di sicurezza, affidabilità e durabilità. Nonostante ci si riferisca alla regola dell’arte all’interno di contesti prevalentemente materiali, il concetto può essere inteso anche in senso più ampio. Non solo elementi fisici quindi, come impianti idrici o elettrici, ma anche elementi derivanti da attività intellettuali, come la messa in opera di un più ampio progetto edile.
Nella fattispecie, gli impianti idrici e sanitari devono essere costruiti utilizzando materiali e tecnologie che, unitamente ad una corretta pianificazione del lavoro e delle sue modalità, concorrono a rendere il prodotto finale privo di gravi difformità.
Le responsabilità
Nella realizzazione di impianti idraulici, tanto le imprese quanto le persone fisiche, richiedenti i lavori, devono sottostare a precisi vincoli.
- ultimata la messa in opera dell’impianto, l’impresa è obbligata a rilasciare al committente la Dichiarazione di conformità (detta anche DICO) in cui si esplicita che il sistema idraulico è stato portato a termine secondo le regole imposte dal DM37/08. Nel caso di impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della normativa, è possibile richiedere una dichiarazione sostitutiva ad un professionista regolarmente iscritto all’albo e avente esercitato la professione per almeno 5 anni
- la persona richiedente i lavori deve affidarsi solo ed unicamente ad imprese abilitate, è inoltre è tenuto a conservare e mantenere l’impianto secondo le istruzione dettate dall’impresa che si è occupa della sua costruzione. Il committente è anche obbligato a consegnare al distributore della fornitura (acqua, gas o energia) la relativa Dichiarazione di conformità dell’impianto, originale o sostitutiva.
Maggiori informazioni riguardanti il DM37/08 potrete trovarle qui.
Ma sono solo formalità?
No, un impianto idrico realizzato da una ditta abilitata ai sensi del DM 37/08 non è solo garanzia di qualità, ma da maggior valore all’immobile in caso di vendita, poichè riesce a dare informazioni certe sull’epoca di realizzazione dell’impianto e sulla normativa applicata nella realizzazione dello stesso.